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AFFIDAVIT: (diritto comparato): atto o documento giurato che trova un equivalente nel ns. ordinamento con le dovute differenze, nella categoria degli atti notori. E' un atto utilizzato come mezzo di prova nella procedura civile anglosassone.

APPELLO: mezzo di impugnazione concesso dalla legge alla parte per chiedere la riforma, totale o parziale, di un provvedimento del giudice che essa ritiene ingiusto.

ARBITRATO (rituale): E' il mezzo al quale le parti possono ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una lite. Gli arbitri necessariamente, in numero dispari, devono pronunciare il lodo, ossia la decisione della controversia.

ATTORE : e' la parte processuale che ha dato vita al processo attraverso la proposizione della domanda giudiziale.

CITAZIONE: è un atto formale, sottoscritto personalmente dalla parte o dal suo difensore, con cui l'attore invita il convenuto a comparire davanti al giudice in un'udienza predeterminata..
#996699è la parte del processo contro cui è proposta la domanda, il soggetto passivo della domanda giudiziale..

DANNO (civile): consiste in un pregiudizio correlato alla lesione di un interesse giuridicamente tutelato. Dà luogo al risarcimento quando consegue ad un atto illecito o ad un inadempimento contrattuale.

DECRETO INGIUNTIVO: è l'atto conclusivo della prima fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzato da un giudizio sommario, effettuato senza contraddittorio.Il D.I. costituisce una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro (o di consegna di bene mobile) che ha efficacia di cosa giudicata se non è proposta opposizione.

ECCEZIONE: in termini generali, per (-) si intende qualunque deduzione opposta dal convenuto che valga a destituire di fondamento la domanda dell'attore.

IMPUTATO: è colui al quale viene formalemente contestata la commissione di un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti aventi lo stesso valore. Fino alla fase di rinvio a giudizio il sottoposto ad indagini si qualifica come INDAGATO.

OLTRAGGIO ALLA CORTE (a magistrato in udienza): risponde di tale reato chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza.

PROCURA ALLE LITI: è l'atto o dichiarazione rilasciato, nelle forme di legge, dalla parte in causa con cui stessa investe l'avvocato della propria rappresentanza in giudizio.

PUBBLICO MINISTERO (P.M.): è un organo dello stato e costituisce la c.d. magistratura requirente. In materia penale ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, svolge le indagini preliminari, dirige la polizia giudiziaria......

RICORSO: atto introduttivo del giudizio caratterizzato dal contatto della parte richiedente con il giudice, prima di quello con la controparte.

SENTENZA: provvedimento con il quale il giudice decide un giudizio.

TRANSAZIONE: è un contratto con il quale le parti prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già sorta facendosi reciproche concessioni.

 
         
         
         
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